A cura di Eventi Avversi News – Corte costituzionale avverte governo. Con sentenza n.213 depositata ieri 11 novembre 2021, la Corte Costituzionale ha espresso un chiaro giudizio sulla legittimità della decretazione di urgenza durante l’emergenza covid-19 che spesso comprime di ritti di rango costituzionale. La questione posta all’attenzione della Corte riguardava il cosiddetto “blocco degli sfatto” che incide sul diritto di proprietà privata, riconosciuto e garantito dall’articolo 42 della Costituzione.
Al punto 15 del “Considerato in diritto” della Sentenza si legge:
“Mette conto, infine, rilevare che, se l’eccezionalità della pandemia da COVID-19 giustifica, nell’immediato e per un limitato periodo di tempo, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (anche perché, in particolare, vi è stato, da parte del legislatore, un progressivo aggiustamento del bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco, nei termini sopra indicati), d’altra parte però questa misura emergenziale è prevista fino al 31 dicembre 2021 e deve ritenersi senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale (art. 42, secondo comma, Cost.)”.
Nel merito, la Corte ha dichiarato non fondati i rilievi sollevate dai giudici dell’esecuzione presso i tribunali di Trieste e di Savona relative all’articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183 (cosiddetto «milleproroghe») e all’articolo 40-quater del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 (cosiddetto «sostegni»). Nella sentenza, si legge in una nota della Corte, si specifica che, se all’inizio dell’emergenza la sospensione era generalizzata, con le successive proroghe, su cui si appuntavano i dubbi di legittimità costituzionale, il legislatore ne ha via via ridotto l’ambito di applicazione, operando un progressivo e ragionevole aggiustamento del bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco. Ma la Corte ha soprattutto evidenziato la natura intrinsecamente temporanea della misura e l’impossibilità che venga prorogata oltre la scadenza del 31 dicembre 2021. Resta ferma, osserva la sentenza, la possibilità per il legislatore, qualora lo richieda l’evolversi dell’emergenza pandemica, di adottare misure diverse da quella della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio (o di alcuni di essi) e idonee a realizzare un bilanciamento adeguato dei valori costituzionalmente rilevanti che vengono in gioco.
FONTE – SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.213 DEL 11.11.2021