Avv. Marco Mori. Importante sentenza del massimo organo di Giustizia Amministrativa che apparentemente chiude la partita sull’obbligo vaccinale. Il suo (duro) commento.
Sentenza 7045/21 Rg 8340/21. Per trovarla cliccate il link seguente inserendo gli estremi che ho indicato: https://www.giustizia-amministrativa.it/dcsnprr
andate a cagher!
il presidente del consiglio di stato è filippo patroni griffi, già ministro con monti e vice ministro con letta. dal 23 aprile è indagato “ per induzione indebita ‘a dare o promettere utilità”.
Il prof. Sinatra approfitta della sentenza:
“L’AUTOGOL DEL CONSIGLIO DI STATO
La sentenza del Consiglio di Stato, IV Sezione giurisdizionale n. 07045, pubblicata il 20 ottobre 2021, ha suscitato e suscita discussioni e polemiche di ogni genere, anche fantastico-avventurose.
Le valutazioni sono unanimemente negative mentre, viceversa, la sentenza del Consiglio di Stato è grandemente positiva specialmente nei confronti dei c.d. renitenti alla assunzione dell’elisir di lunga vita.
La sentenza dice che i sieri magici in commercio sono tutti indiscutibilmente efficaci e sicuri e che praticamente non provocano eventi avversi e, in particolare, eventi avversi gravi.
La sentenza dice ancora che i sieri magici in questione sono immunizzanti nel senso che chi li assume è immunizzato e dunque non può essere contagiato e non può contagiare.
Allora le vittime del ricatto governativo vadano là dove si somministra il siero magico e, in forza di questa sentenza del Consiglio di Stato, la esibiscano al medico e pretendano da questi la sottoscrizione di una dichiarazione nel senso che non vi è alcun rischio di eventi avversi gravi e che i sieri magici sono immunizzanti nel senso prima detto, proprio come dice il Consiglio di Stato.
E siccome la sentenza del Consiglio di Stato dice che non vi è alcun rischio nell’assumere l’elisir di lunga vita, sempre con sentenza alla mano, il medico preposto dovrà pure sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità civile e penale per eventi conseguenti all’assunzione del prodotto, che il Consiglio di Stato esclude.
E se il medico preposto non accede alla richiesta dell’interessato, sarà chiamato in responsabilità per violazione del giudicato amministrativo.
Siccome ovviamente nessun medico firmerà quanto richiesto, la mancata acquiescenza al ricatto governativo non potrà certamente costituire alcun profilo di responsabilità per le persone interessate e la circostanza costituirà un forte argomento per rivolgersi al giudice ordinario contro provvedimenti impeditivi dell’attività lavorativa e sospensivi della retribuzione.
E questo, ripeto, proprio sulla base di questa benemerita sentenza del Consiglio di Stato.
In conclusione, ogni giorno sia lodato questo bel Consiglio di Stato!
AUGUSTO SINAGRA”
Essendo necessario firmare il consenso,
significa che la vaccinazione “obbligatoria”
è invece volontaria.
Cosa dice la Legge a riguardo?
Dispositivo dell’art. 5 Codice Civile
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge (579 c.p.), all’ordine pubblico o al buon costume (32 Cost.)
Quindi, dato il riscontro di numerosi effetti collaterali gravi correlati alla vaccinazione, fino alla morte di alcuni soggetti, questa vaccinazione è contraria alla Legge.
sti furlani fora de testa rompic.