Salgono a 24 i pronunciamenti della magistratura critici della normativa emergenziale adottata negli ultimi due anni per “prevenire” la diffusione del virus Sars CoV 2
Critici Green Pass. Con il Decreto cautelare emesso il 6 luglio ultimo scorso dalla 2° sezione civile del Tribunale di Firenze (che sospende, in attesa di un pronunciamento definitivo, il provvedimento dell’Ordine degli Psicologi della Toscana vietante l’esercizio della professione ad una psicologa perché non vaccinata), salgono ad, almeno, 24 i pronunciamenti della magistratura critici della normativa emergenziale (green pass) adottata negli ultimi due anni per “prevenire” la diffusione del virus Sars CoV 2 scrive ilgiornalediudine.
E’ un orientamento che comincia ad emergere nella magistratura durante gli ultimi mesi del 2021 per diventare, nella prima parte di quest’anno, largamente diffuso e significativo. Sino ad allora prevaleva una visione che riconosceva la legittimità dei provvedimenti penalizzanti i “non vaccinati” accettando come verità materiale le affermazioni della Scienza (Aifa, Istituto Superiore della Sanità e Comitato Scientifico). Con la difficile emersione della verità dei fatti (i “vaccinati” contagiano e si contagiano -e ricontagiano- come i “non vaccinati”, finiscono, purtroppo, nelle terapie di urgenza per non uscirne, talvolta, vivi; senza parlare degli effetti avversi) la fiducia nell’iniezione genica sperimentale (il cosiddetto “vaccino”), come mezzo per mantenere la salute pubblica, si incrina.
E con ciò salta il postulato bilanciamento tra tutela sanitaria della popolazione e penalizzazione delle persone “non vaccinate”, a favore della prima. Il Green Pass non è più visto come il mezzo per “stare sicuri” (Draghi, un anno fa, circa) ed imporlo non ha alcun fondamento sanitario. Lo riconosce il citato provvedimento del Tribunale di Firenze: “lo scopo di impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza è irraggiungibile perché sono gli stessi report di Aifa ad affermarlo”. Ad esso, per citare solamente alcuni, si affiancano la Sezione 1 del T.A.R. Lombardia del 16 giugno (“l’esito del bilanciamento dei rilevantissimi interessi coinvolti ….. conduce a un risultato implausibile”); la Sez. Lavoro del Tribunale di Catania del 14 marzo (“le norme appaiono tuttavia eccessivamente sproporzionate e sbilanciate”), la Sezione lavoro 2 del Tribunale di Padova, dell’8 aprile (“l’obbligo vaccinale non appare idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge“).
Critici Green Pass, conseguenti sono i provvedimenti.
Si va dall’obbligo del repêchage dei “non vaccinati” (Sez. Lavoro del Tribunale di Benevento, del 31 marzo) al loro riallocamento in altra posizione (Tribunale di Velletri, 14 dicembre 2021, Tribunale di Termini Imerese, 1 dicembre 2021) perché “la sospensione del lavoratore senza retribuzione costituisce “l’extrema ratio” (Tribunale di Benevento, 31 marzo).
Si impone il blocco dei provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione (Sez. 1 Bis del T.A.R. Lazio, 14 febbraio), si dispone il pagamento di metà dello stipendio (Sez. 5 del T.A.R. Lazio, 25 febbraio), o la ricollocazione ed erogazione dello stipendio (Tribunale di Velletri e Sez. Lavoro del Tribunale di Ivrea, 1 luglio) e delle indennità di maternità alla lavoratrice che non risponde alla convocazione per la vaccinazione ( Sez. Lavoro del Tribunale di Milano, 15 novembre 2021).
Ciò perche “isolare i non vaccinati è misura discriminatoria ed eccessiva rispetto al rischio di esposizione al Covid” (Sez. Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio, 7 gennaio), perché “La privazione della retribuzione provoca danni gravi e irreparabili “ (, Sez. 5 del T.A.R. Lazio, 2 febbraio) e perché la normativa appare “ idonea a ledere la dignità e la personalità morale dei lavoratori, oltre che di creare un danno alla loro professionalità” e prevede un risarcimento dei danni (Sez. Lavoro del Tribunale Busto Arsizio, 31 marzo).
Ma il punto forte è che vengono sollevati dubbi sulla legittimità di diversi articoli.
La Sez. Lavoro del Tribunale di Padova emette il 7 dicembre 2021 un’ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. “Con riferimento alla compatibilità con il regolamento europeo numero 953/2021” (norma di diritto superiore a quella nazionale) che esplicitamente prevedeva l’assenza di discriminazioni nei confronti di colori che avessero deciso per scelta di “non vaccinarsi”.
La Sezione 1 del Tar Lombardia al 14 febbraio preannuncia l’incidente di costituzionalità delle norme che prevedono “la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie” ed il 16 giugno rimette alla Corte Costituzionale la legge 28 maggio 2021 n. 76 e la legge 21 gennaio 2022 n. 3, nella parte in cui dispongono che “per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Precedentemente, il 14 marzo, la Sezione Lavoro del Tribunale di Catania ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale perché le sospensioni dal lavoro e dagli albi professionali “appaiono tuttavia eccessivamente sproporzionate e sbilanciate, nell’ottica della necessaria considerazione degli altri valori costituzionali coinvolti, tra cui, tra i primi, la dignità della persona”.
Analogamente la Sezione giur. del Consiglio di Giustizia amministrativa Sicilia il 22marzo rimette alla Corte Costituzionale la questione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione nei confronti di chi non adempie all’obbligo vaccinale perché “il complesso normativo … si pone in tensione … con gli articoli 3, 4, 21, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione”.
La legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale anti Covid-19 sarà esaminata dalla Corte Costituzionale il 29 novembre prossimo. di Mario Gregori
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